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Informazioni ambientali

L'Art. 40 prevede che ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo Dlgs.
Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

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