Rilascio certificati anagrafici

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità L. 183/2011, dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, DPR 445/2000), pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato sui quali, a pena di nullità, deve essere riportata la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici di servizi".

Ciò comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc) è previsto, per ciascun documento, il pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972), oltre ai diritti di segreteria di € 0.52. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare li autocertificazioni anche quando abbia a che fare con soggetti privati: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, ecc (art. 2, DPR 445). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non si paga niente e non è necessaria la autenticazione della firma.

torna all'inizio del contenuto